Sez. 2, Sentenza n. 49966 del 15/09/2015 Cc. (dep. 18/12/2015) Rv. 265559 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - TERMINE | Ricorso per cassazione avverso ordinanza del tribunale del riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. - Termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a) per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio - Applicabilità.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - TERMINE
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, emessa ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. e avente per oggetto l'annullamento di misura cautelare disposta dal G.i.p. non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma primo, dello stesso codice, che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 (il quale fa riferimento solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311), bensì quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma primo, lett. a) per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)