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Sez. 5 - , Ordinanza n. 15776 del 06/06/2023 (Rv. 668232 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Processo tributario telematico - Entrata in vigore nella regione di riferimento - Notifica a mezzo pec in data antecedente - Conseguenze - Inesistenza - Sanatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668232-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Nel processo tributario, in virtù del principio di specialità, la notificazione degli atti a mezzo p.e.c., in data antecedente all'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, è inesistente e insuscettibile di sanatoria "ex tunc", ai sensi dell'art. 156 c.p.c., conseguente alla costituzione dell'amministrazione intimata.

Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 04/08/2015, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 46 com. 2, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)