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Sez. 3, Sentenza n. 1778 del 20/05/1969 (Rv. 340843 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - DICHIARAZIONE RECETTIZIA - ELEMENTI ESSENZIALI.*
Stato
decisa il 1969-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340843-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - DICHIARAZIONE RECETTIZIA - ELEMENTI ESSENZIALI.*

Nella dichiarazione recettizia la fattispecie dichiarativa non si esaurisce nella espressione della volonta ma ha come componente necessaria nella intenzione del dichiarante di dirigere l'espressione stessa proprio verso il soggetto nella cui sfera essa deve pervenire. (nella specie e stato escluso che potesse ritenersi concluso un contratto fra persone lontane in quanto il modulo predisposto dall'offerente e trasmesso all'oblato era stato da questi sottoscritto per accettazione, ma non restituito al proponente, ed era stato esibito in giudizio da un terzo che e stato ritenuto l'effettivo contraente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)