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Sez. 1, Sentenza n. 63 del 08/01/1979 (Rv. 396091 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - LEGITTIMAZIONE - AZIONE PROMOSSA DAL RAPPRESENTANTE DEL MINORE ULTRASEDICENNE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - CONSEGUENZE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396091-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - LEGITTIMAZIONE - AZIONE PROMOSSA DAL RAPPRESENTANTE DEL MINORE ULTRASEDICENNE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - CONSEGUENZE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONI.*

Il raggiungimento della maggiore eta da parte del minore ultrasedicenne, con il cui consenso (a norma dell'art 273 cod civ) il rappresentante di lui abbia promosso l'Azione di dichiarazione giudiziale di paternita, non determina l'improcedibilita della Azione stessa, ma da luogo, ai sensi dell'art 300 cod proc civ, solo all'interruzione del processo ove il mutamento di capacita della parte costituita sia stata dichiarata in giudizio dal suo procuratore legale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)