Sez. 1, Sentenza n. 1771 del 20/02/1988 (Rv. 457757 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELLA AZIONE - CONSENSO DEL FIGLIO CHE ABBIA COMPIUTO SEDICI ANNI - MANCANZA - IMPROPONIBILITÀ ED IMPROSEGUIBILITÀ DELL'AZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELLA AZIONE - CONSENSO DEL FIGLIO CHE ABBIA COMPIUTO SEDICI ANNI - MANCANZA - IMPROPONIBILITÀ ED IMPROSEGUIBILITÀ DELL'AZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO.*
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, l'art. 273 secondo comma cod. civ., nuovo testo, il quale, per il promuovimento o la prosecuzione dell'Azione da parte del genitore esercente la potestà richiede il consenso del figlio che abbia compiuto i sedici anni, comporta, in difetto di tale consenso, una situazione d'improponibilità ed improseguibilità dell'Azione stessa (a seconda che i sedici anni siano stati raggiunti prima della notificazione della citazione introduttiva, ovvero in corso di causa), la quale toglie pienezza alla legittimazione processuale del genitore (senza neutralizzarla, come nel caso di raggiungimento della maggiore età) e si traduce in un ostacolo all'esame del merito della domanda. Detta situazione, pertanto, è rilevabile anche d'ufficio, e, in Mancanza, è denunciabile in Sede d'impugnazione non soltanto dal figlio, ma da ogni parte interessata, ivi inclusa quella che abbia negligentemente omesso di prospettare la necessità del consenso. (V 63/79, mass n 396091; (V mass n 176/60; in senso contrario).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)