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Sez. 5, Sentenza n. 10656 del 03/08/2001 (Rv. 548743 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Emergenze presuntive - Utilizzazione - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548743-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'emissione di avvisi di accertamento recanti rettifica del reddito d'impresa operata ai sensi dell'art. 39, comma primo lett. d) del d.P.R. 600 del 1973, assumono rilevanza anche le emergenze presuntive che, ai sensi della norma ora citata, ben possono essere utilizzate come fonte di prova di attività non dichiarate, sicché la riscontrata, potenziale redditività di un'impresa in esercizi diversi da quelli oggetto dell'accertamento ben può essere suscettibile di fornire, in concreto, elementi indizianti ai fini della rettifica dei redditi relativi a tali ultimi esercizi e del realizzato conseguimento, in questi, di utili maggiori di quelli dichiarati quando, pur nell'intervenuto mutamento della persona del titolare, risulti incontestata l'oggettiva continuità dell'attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 633 art. 39 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)