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Sez. 1, Sentenza n. 21641 del 08/11/2005 (Rv. 586241 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - CONFERIMENTI - IN GENERE | Capitale sociale e altre poste del patrimonio netto - Natura di debiti - Esclusione - Iscrizione al passivo del bilancio - Finalità - Eventi incidenti negativamente sul capitale o sulle riserve - Danno per la società - Sussistenza - Corrispondente venir meno dell'obbligo di restituire i conferimenti ai soci in sede di liquidazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586241-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - CONFERIMENTI - IN GENERE

Il fatto che il capitale sociale, non diversamente dalle riserve e da tutte le altre poste che concorrono a formare il patrimonio netto della società, debba essere iscritto al passivo del bilancio (art. 2424 cod. civ.) non vale a farlo considerare alla stregua di una posta debitoria, il cui annullamento o la cui riduzione comporti un vantaggio patrimoniale della società, giacché quelle poste non costituiscono passività, ma identificano l'eccedenza delle attività rispetto alle vere e proprie passività - rappresentando, quindi, il "valore netto" del patrimonio di cui la società può disporre - e la loro iscrizione nella colonna del passivo risponde unicamente alla finalità contabile di far coincidere il totale del passivo con quello dell'attivo. Ne consegue che gli eventi destinati ad incidere negativamente sul capitale o sulle riserve (quale, nella specie, il rimborso delle azioni a favore di soci che abbiano esercitato il diritto di recesso in difetto dei relativi presupposti) per ciò stesso implicano un decremento di valore della società e, quindi, costituiscono per essa un danno, senza che possa assumere rilievo, in senso contrario, il venir meno dell'obbligo di restituzione dei conferimenti ai soci in sede di futura liquidazione della società, giacché il rapporto che intercorre tra la società ed i propri soci non può essere assimilato ad un rapporto di credito e debito, anche solo potenziale, né il socio, in quanto tale, è qualificabile come creditore della società, non avendo alcuna pretesa che possa far valere direttamente sul patrimonio sociale e divenendo titolare di un diritto alla quota di liquidazione soltanto allorché si verifica una causa di scioglimento del rapporto di società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2327, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2437

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)