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Sez. L, Sentenza n. 3670 del 20/10/1976 (Rv. 382396 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - INTIMAZIONE DI RIMBORSO DI SOMME VERSATE INDEBITAMENTE - DOMANDA DI RIMOZIONE DEL PROVVEDIMENTO - QUESTIONE DI PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - DISCIPLINA EX ART 152 DISP ATT COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382396-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - INTIMAZIONE DI RIMBORSO DI SOMME VERSATE INDEBITAMENTE - DOMANDA DI RIMOZIONE DEL PROVVEDIMENTO - QUESTIONE DI PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - DISCIPLINA EX ART 152 DISP ATT COD PROC CIV - APPLICABILITA.*

La domanda proposta dall'assicurato, per ottenere la rimozione di un provvedimento con il quale l'INPS gli abbia intimato il rimborso di somme corrisposte a titolo di pensione, sostenendone l'indebito pagamento, configura un'Azione diretta al conseguimento di prestazioni previdenziali. Il rigetto di detta domanda, pertanto, ai sensi dell'art 152 disp att cod proc civ (nel nuovo testo fissato dall'art 9 della legge 11 agosto 1973 n 533), puo comportare la condanna alle spese del soccombente nella sola ipotesi di lite manifestamente infondata e temeraria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)