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Sez. L, Sentenza n. 10694 del 13/10/1995 (Rv. 494224 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Domanda dell'assicurato diretta alla rimozione del provvedimento dell'INPS intimante il rimborso di somme indebitamente versate a titolo di pensione - Domanda previdenziale - Configurabilità - Disciplina ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494224-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

La domanda dell'assicurato volta ad ottenere la rimozione di un provvedimento con cui l'INPS gli abbia intimato il rimborso di somme corrisposte a titolo di pensione, sostenendone l'indebita erogazione, configura un'azione diretta al conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (abrogato dall'art. 4, secondo comma, del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con legge n. 438 del 1992, e ripristinato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1994); con la conseguenza che il rigetto di tale domanda può comportare la condanna del soccombente alle spese solo ove sussistano (congiuntamente) la manifesta infondatezza e la temerarietà della pretesa.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)