diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9440 del 04/04/2019 (Rv. 653362 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI | Accertamento da parte dell'Amministrazione di crediti tributari pregressi all'apertura ed irrogazione di sanzioni - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653362-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI

L'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)