Sez. 1, Sentenza n. 17637 del 10/08/2007 (Rv. 598484 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI | Concordato preventivo - Credito fondato su fatto costitutivo anteriore al decreto di apertura del procedimento di concordato preventivo con cessione di beni, ma accertato con sentenza successiva alla relativa omologazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI
In tema di concordato preventivo con cessione di beni ed agli effetti dell'art.184 legge fall., non può considerarsi sorta dopo il decreto di apertura del procedimento di concordato ed essere coattivamente eseguita sul patrimonio del debitore, una ragione di credito che trovi il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca anteriore, anche se la sentenza che accerti il relativo diritto fatto valere in giudizio sia passata in giudicato in data successiva a tale decreto (nella specie, è stato ritenuto che, in seguito alla pronuncia di accoglimento della domanda di esecuzione specifica di un contratto preliminare avente per oggetto il trasferimento di quote societarie, stipulato in epoca anteriore al decreto del tribunale di apertura della procedura di concordato preventivo con cessione di beni, il credito del venditore, consistente nella corresponsione del prezzo di vendita e nel rimborso delle spese processuali, non poteva essere coattivamente eseguito in corso di procedura sui beni ceduti dal debitore, ma doveva essere estinto in moneta concordataria, pur essendo la pronuncia ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. intervenuta successivamente alla omologazione del concordato preventivo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)