Sez. 3, Sentenza n. 3963 del 10/01/2006 Ud. (dep. 01/02/2006) Rv. 233484 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Impianti per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti - Dovere per il giudice di verificare se l'attività svolta rientri tra quelle ad inquinamento poco significativo o a ridotto inquinamento - Sussistenza - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di inquinamento atmosferico, nel caso di attivazione di un impianto industriale per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti agricoli, il giudice, al fine di verificare la sussistenza del reato di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 203 del 1988, deve preliminarmente accertare in quale delle tipologie indicate rientri, l'attività svolta nell'opificio, poiché sono assoggettate alla normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività a ridotto inquinamento atmosferico elencate nell'allegato 2 del d.P.R. 25 luglio 1991, n. 175. (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989) e non, invece, quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del medesimo d.P.R..
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 CORTE COST., DPR 25/07/1991 num. 175 all. 2, DPCM 21/07/1989
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)