Sez. 3, Sentenza n. 18774 del 14/04/2010 Ud. (dep. 18/05/2010) Rv. 247172 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Esercizio di impianto senza la prescritta autorizzazione - Attività a ridotto inquinamento atmosferico - Necessità del rilascio dell'autorizzazione - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
L'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, elencate nell'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991, n. 175, è sempre subordinato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o al rilascio di un'autorizzazione che ne abiliti l'esercizio previa loro specifica individuazione o all'adempimento degli obblighi stabiliti in materia di procedure semplificate previste per le predette attività, essendo invece escluso l'obbligo di richiedere l'autorizzazione esclusivamente per le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del d.P.R. citato. (In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la tesi secondo cui con il predetto d.P.R. il legislatore avrebbe introdotto un'autorizzazione "generale" per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, eliminando l'obbligo di autorizzazione specifica in caso di emissioni non eccedenti i limiti di legge).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 CORTE COST. PENDENTE, DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST., DPR 25/07/1991 num. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)