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Sez. 3, Sentenza n. 3681 del 16/12/1971 (Rv. 355446 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - AZIONE RISARCITORIA DEL DANNEGGIATO CONTRO IL PROPRIETARIO - CONTESTAZIONE DELLA PROPRIETA DEL VEICOLO DA PARTE DEL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO - CONTENUTO - SODDISFACIMENTO - CONDIZIONI - ANNOTAZIONI NEL PRA.*
Stato
decisa il 1971-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355446-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - AZIONE RISARCITORIA DEL DANNEGGIATO CONTRO IL PROPRIETARIO - CONTESTAZIONE DELLA PROPRIETA DEL VEICOLO DA PARTE DEL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO - CONTENUTO - SODDISFACIMENTO - CONDIZIONI - ANNOTAZIONI NEL PRA.*

Il danneggiato da un incidente stradale, che cita in giudizio per il risarcimento il proprietario dell'autoveicolo, come tale responsabile a norma del terzo comma dell'art 2054 cod civ, ha l'Onere nel caso, in cui il convenuto contesti la proprieta dell'automezzo, di darne la prova ed a tal fine non e sufficiente la dimostrazione che il convenuto e stato proprietario del veicolo in un qualsiasi momento ma e necessaria la prova che lo era al momento del sinistro stradale. Tale prova puo essere data con qualunque mezzo e, quindi, anche mediante presunzioni, quali sono quelle a cui da luogo l'esistenza, nel pubblico registro automobilistico, dell'annotazione dell'ultimo trasferimento di proprieta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6, Legge 29/07/1927 num. 1814 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)