Sez. 3, Sentenza n. 3533 del 24/10/1975 (Rv. 377721 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - AZIONE DEL DANNEGGIATO CONTRO IL PROPRIETARIO - CONTESTAZIONE DELLA PROPRIETA DEL VEICOLO DA PARTE DEL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO - CONTENUTO - SODDISFACIMENTO - ANNOTAZIONI DEL PRA - SUFFICIENZA - CONTRARIA PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - AZIONE DEL DANNEGGIATO CONTRO IL PROPRIETARIO - CONTESTAZIONE DELLA PROPRIETA DEL VEICOLO DA PARTE DEL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO - CONTENUTO - SODDISFACIMENTO - ANNOTAZIONI DEL PRA - SUFFICIENZA - CONTRARIA PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
Il danneggiato da un incidente stradale, che cita in giudizio per il risarcimento il proprietario dell'autoveicolo, come tale responsabile a norma del terzo comma dell'art 2054 cod civ, ha l'Onere, nel caso in cui il convenuto contesti la proprieta dello automezzo, di darne la prova ed a tal fine non e sufficiente la dimostrazione che il convenuto e stato proprietario del veicolo in un qualsiasi momento, ma e necessaria la prova che lo era al momento del sinistro stradale. Tale prova puo essere data con qualunque mezzo e, quindi, anche mediante presunzioni, quali sono quelle a cui da luogo l'esistenza, nel pubblico registro automobilistico, dell'annotazione dell'ultimo trasferimento di proprieta, presunzioni che tuttavia, dato il loro carattere relativo, ben possono essere vinte con la contraria prova testimoniale. (V 3681/71, mass n 355446).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6, Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)