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Sez. 6, Sentenza n. 25287 del 01/04/2015 Cc. (dep. 16/06/2015) Rv. 263811 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Impugnante che non conosce la lingua italiana - Atto redatto in lingua straniera - Inammissibilità - Fattispecie in tema di mandato d'arresto europeo.
Stato
decisa il 2015-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263811-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, è inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall'art. 581 cod. proc. pen., proposta da soggetto legittimato che non conosca la lingua italiana, atteso che questi avrebbe potuto e dovuto richiedere, ai sensi del novellato art. 143, primo comma, cod. proc. pen., l'assistenza gratuita di un interprete per la redazione dell'atto di impugnazione. (Fattispecie relativa a ricorso avverso il rigetto di un'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare, presentato da persona richiesta in consegna in forza di un mandato d'arresto europeo).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64, Legge 22/04/2005 num. 69 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)