diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 36541 del 26/06/2008 Cc. (dep. 24/09/2008) Rv. 240506 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Impugnante che non conosce la lingua italiana - Atto redatto in lingua straniera - Inammissibilità - Fattispecie in tema di estradizione.
Stato
decisa il 2008-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240506-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

È inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall'art. 581 cod. proc. pen., proposta da soggetto legittimato (nella specie, estradando) che non conosca la lingua italiana, atteso che questi, esercitando una facoltà personale e discrezionale, può valersi dell'assistenza di un proprio interprete di fiducia, a spese dello Stato in caso di indigenza. (ved. Corte cost., sent. n. 254 del 2007).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/10/1977 num. 881 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)