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Sez. 1 - , Ordinanza n. 4714 del 28/02/2018 (Rv. 647628 - 01)

DEMANIO - LIMITI ED OBBLIGHI - OBBLIGHI - RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Occupazione abusiva di area demaniale a seguito di mancato rinnovo di concessione - Danni per ritardata consegna - Applicabilità analogica dell’art. 1591 c.c. - Pagamento del canone - Natura - Debito di valuta - Fondamento - Maggior danno - Applicabilità dell’art. 1224, comma 2, c.c.
Stato
decisa il 2018-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647628-01

DEMANIO - LIMITI ED OBBLIGHI - OBBLIGHI - RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE

In tema di occupazione di area demaniale a seguito di mancato rinnovo di concessione, allorchè il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più titolo, trova applicazione analogica la disposizione di cui all'art. 1591 c.c. che distingue l'obbligo di corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna dall'obbligo eventuale di risarcire il maggior danno patito dal locatore: il primo costituisce un debito di valuta, sottoposto al principio nominalistico, mentre il secondo, connesso al mancato pagamento delle somme corrispondenti all'importo del canone, resta regolato dall'art. 1224, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)