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Sez. L, Sentenza n. 16093 del 14/07/2014 (Rv. 631901 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Obbligazione contributiva - Principio di irretroattività - Operatività - Somme aggiuntive per omesso o tardivo pagamento dei contributi - Estensione - Fondamento - Conseguenza - Indagine sull'elemento soggettivo del debitore - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631901-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

Ai fini dell'obbligazione contributiva, il principio di irretroattività ("tempus regit actum"), applicabile solo con riferimento alle disposizioni legislative in base alle quali la contribuzione è dovuta, senza che assuma rilievo l'eventuale interpretazione della giurisprudenza successivamente al mancato o ritardato versamento dei contributi, si estende anche all'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare, in quanto esso costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale. Ne consegue che - anche nel caso in cui l'omissione sia indotta da interpretazioni giurisprudenziali o amministrative più favorevoli allo stesso debitore - resta preclusa ogni indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, Costituzione art. 36, Costituzione art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)