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Sez. L, Sentenza n. 2758 del 08/02/2006 (Rv. 587072 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Obbligazione contributiva - Principio di irretroattività - Operatività - Criterio di riferimento - Individuazione - Somme aggiuntive per omesso o tardivo pagamento dei contributi - Funzione - Indagine sull'elemento oggettivo del debitore - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587072-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

Ai fini dell'obbligazione contributiva il principio di irretroattività ("tempus regit actum") può trovare applicazione solo con riferimento alle disposizioni legislative, in base alle quali la contribuzione è dovuta, restando perciò irrilevante che l'interpretazione di queste si consolidi, in base alla giurisprudenza, in epoca successiva al mancato o ritardato versamento dei contributi. Ciò vale anche in relazione all'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare, in quanto esso costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale; pertanto, non è consentita nessuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell'esclusione o della riduzione di tale obbligo, neanche ove l'omissione sia indotta da interpretazioni giurisprudenziali o amministrative più favorevoli allo stesso debitore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4 lett. B, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, Costituzione art. 36, Costituzione art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)