Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37157 del 29/11/2021 (Rv. 663129 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Giudizio civile - Dichiarazioni rese dalla parte - Elementi di prova a proprio favore - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Nel giudizio civile la parte non può derivare elementi di prova a sé favorevoli da proprie dichiarazioni attesa la struttura dialettica del processo, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, il quale, posta la pari posizione delle parti, richiede necessariamente che la verifica dei fatti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)