Sez. 3, Sentenza n. 10191 del 28/04/2010 (Rv. 612638 - 01)
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 - Rilevanza probatoria in giudizio - Esclusione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO
Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, esulano dall'ambito della prova civile, riguardando "la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono". Pertanto, al pari della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, a tali dichiarazioni sostitutive deve negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile, qualora costituiscano l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi. (Fattispecie relativa alla prospettata dimostrazione di una situazione di possesso che era stata basata solo su una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 28/12/2000 num. 445 art. 2, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)