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Sez. 2, Sentenza n. 1477 del 13/07/1965 (Rv. 312807 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - MODI DI COSTITUZIONE IN GENERE (ACQUISTO) - ACQUEDOTTO COATTIVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1965-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312807-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - MODI DI COSTITUZIONE IN GENERE (ACQUISTO) - ACQUEDOTTO COATTIVO - CONDIZIONI.*

La legge subordina la Costituzione della servitu di acquedotto coattivo alla triplice condizione che il richiedente debba dare la dimostrazione della disponibilita dell'acqua da incanalare sul fondo altrui per tutto il tempo per il quale ne domanda il passaggiò che l'acqua medesima sia sufficiente per l'uso al quale si vuole destinarè che il passaggio richiesto sia il piu conveniente ed il meno pregiudizievole, al fondo servente (art.1037 cod.civ.). la disponibilita dell'acqua, quale condizione per la Costituzione della servitu, deve corrispondere all'Esercizio di un diritto gia acquisito al momento della proposizione della domanda ma che non deve necessariamente identificarsi con quello di proprieta, potendo, venire in considerazione qualsiasi diritto di natura reale(usufrutto, enfiteusi, servitu ecc.), o obbligatoria (somministrazione, ovvero derivante dalla concessione della pubblica amministrazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1037

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)