Sez. 2, Sentenza n. 5595 del 26/10/1981 (Rv. 416319 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - ACQUEDOTTO - CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ DI ACQUEDOTTO - E PER LA PERSISTENZA - "UTILITAS" - DISPONIBILITÀ DELLA ACQUA PER TUTTO IL TEMPO DEL PASSAGGIO - CESSAZIONE SOPRAVVENUTA - ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA SERVITÙ.*
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - ACQUEDOTTO - CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ DI ACQUEDOTTO - E PER LA PERSISTENZA - "UTILITAS" - DISPONIBILITÀ DELLA ACQUA PER TUTTO IL TEMPO DEL PASSAGGIO - CESSAZIONE SOPRAVVENUTA - ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA SERVITÙ.*
Ai sensi degli artt. 1033 e 1037 cod. civ, la servitù di acquedotto coattivo è subordinata indefettibilmente ad una utilitas non solo iniziale (disponibilità dell'acqua, di cui si chiede il passaggio, al momento della nascita del diritto), ma anche continua (sussistenza di tale disponibilità per tutto il tempo del passaggio), sicché, ove, per il venir meno di quest'ultima condizione, l'utilitas svanisca definitivamente, la servitù, ne sia stata o meno determinata preventivamente la durata, non può permanere e se ne verifica l'automatica Estinzione. (V. 5595/77, mass. N. 389189; (V. 1477/75, mass. N. 312807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1037
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)