Sez. 2, Sentenza n. 1204 del 07/05/1973 (Rv. 363751 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - REGRESSO - OBBLIGAZIONI DA CONTRATTO - OBBLIGAZIONI DA FATTO ILLECITO - DIFFERENZE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - REGRESSO - OBBLIGAZIONI DA CONTRATTO - OBBLIGAZIONI DA FATTO ILLECITO - DIFFERENZE.*
Ai fini del regresso che il debitore in solido, che abbia estinto l'intero debito, ha facolta di esercitare, mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto la ripartizione, nei rapporti interni fra coobbligati avviene per quote, che si presumono eguali se non risulti diversamente stabilito (artt 1298, 1299 cod civ), invece nelle obbligazioni da delitto, l'Onere che ciascun compartecipe deve sopportare, va, nei confronti dei suoi coobbligati, commisurati e proporzionato alla gravita della relativa colpa e dell'entita delle conseguenze che ne sono derivate, essendo l'Azione di regresso disciplinata non dall'art 1299, ma dall'art 2055 cod civ. (V 1970/69, mass n 341157).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)