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Sez. 1, Sentenza n. 448 del 11/02/1976 (Rv. 379092 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379092-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*

La sospensione feriale dei termini processuali si applica anche al termine annuale di decadenza dell'impugnazione fissato dall'art 327 cod proc civ. (nella specie, la suprema Corte, considerato che il deposito della sentenza impugnata era avvenuto il 31 agosto 1971, durante il periodo di sospensione dei termini processuali, e che non poteva tenersi conto, nel 1972, del periodo durante il quale detti termini sono sospesi, ha affermato che il termine annuale ex art 327 cod proc civ, andava a scadere il 31 ottobre 1972). (Conf 4388/74, mass n 373071).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)