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Sez. 3, Sentenza n. 4388 del 23/12/1974 (Rv. 373071 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373071-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*

Anche il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, stabilito per le impugnazioni dall'art 327 cod proc civ, rimane sospeso di diritto durante il periodo tra l'1 agosto ed il 15 settembre (art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale). (Conf 2418'73, mass n 365810).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)