Sez. 1, Sentenza n. 2571 del 23/03/1996 (Rv. 496537 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA | Applicazione dell'amnistia in appello - Automatica conferma delle precedenti statuizioni sui capi civili - Esclusione - Dovere del giudice di appello di procedere all'esame delle censure sulla responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili - Sussistenza - Omesso esame - Conseguenze.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA
L'applicazione dell'amnistia in appello non determina automaticamente la conferma delle precedenti statuizioni della sentenza penale sui capi civili, dovendo il giudice del gravame procedere all'esame delle censure sulla responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili. In mancanza di statuizioni al riguardo, l'intera sentenza di primo grado resta travolta dalla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta amnistia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Abrog. art. 23, Legge 02/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)