diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2980 del 15/04/1988 (Rv. 458531 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE - SENTENZA PENALE DI PRIMO GRADO - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - SENTENZA DI APPELLO - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - MANCATA DECISIONE SUGLI INTERESSI CIVILI - DIFETTO DI RICORSO PER CASSAZIONE - PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE RISARCITORIA IN SEDE CIVILE.*
Stato
decisa il 1988-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458531-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE - SENTENZA PENALE DI PRIMO GRADO - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - SENTENZA DI APPELLO - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - MANCATA DECISIONE SUGLI INTERESSI CIVILI - DIFETTO DI RICORSO PER CASSAZIONE - PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE RISARCITORIA IN SEDE CIVILE.*

Qualora la sentenza penale di primo grado, che condanni l'imputato, oltre alle pene di legge, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, venga travolta in secondo grado, con declaratoria d'Estinzione del reato per amnistia, ed il giudice d'appello non si avvalga del potere di decidere (nonostante l'applicazione della amnistia) sugli interessi civili, espressamente conferitogli dall'art. 12 della legge 3 agosto 1978 n. 405, l'Azione risarcitoria, in difetto di ricorso per Cassazione contro detta pronuncia d'appello nella parte in cui non ha esercitato l'indicato potere, è proponibile in Sede civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)