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Sez. 1, Sentenza n. 8140 del 21/07/1993 (Rv. 483237 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Riapertura del fallimento - Risoluzione del concordato | Diniego - Provvedimento della Corte di Appello in sede di reclamo - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483237-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Riapertura del fallimento - Risoluzione del concordato

È ammissibile il ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost. contro il provvedimento della corte di appello, pronunziato in sede di reclamo, che neghi la risoluzione del concordato fallimentare per inadempimento di specifici patti, atteso che tale provvedimento, che impedisce al fallimento di riottenere l'immediata disponibilità di beni, ha carattere definitivo, nonché decisorio, in quanto la questione dell'inadempimento del concordato forma oggetto di un accertamento acquisito nell'ambito di una procedura a carattere contenzioso e suscettibile di determinare il "giudicato".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)