Sez. 1, Sentenza n. 11615 del 10/06/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174090 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - DETENZIONE PER IL COMMERCIO - SUFFICIENZA - RAGIONE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - DETENZIONE PER IL COMMERCIO - SUFFICIENZA - RAGIONE.*
La norma di cui all'art. 444 C.P. contempla un reato di pericolo per cui non è necessaria l'effettiva vendita delle sostanze alimentari nocive, ma è sufficiente la detenzione per il commercio di merce destinata all'alimentazione che sia nociva alla salute pubblica dovendosi intendere il termine di "commercio" in senso lato che ricomprende qualsiasi messa in circolazione di sostanze alimentari nocive. (Conf mass n 160465).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)