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Sez. 1, Sentenza n. 3002 del 07/04/1997 (Rv. 503550 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Dichiarative di nullità di matrimonio concordatario, per vizio di consenso di uno dei coniugi, nonostante l'avvenuta, coabitazione dei coniugi - Contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, visto sotto il profilo della contraria disposizione di cui all'art. 120 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503550-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

In tema di delibazione di sentenza di tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per difetto di consenso connesso a cause psichiche, non è riconducibile fra i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 120 cod. civ., in base alla quale l'azione di invalidità del vincolo matrimoniale non può essere proposta qualora vi sia stata coabitazione, per un anno, dopo che il coniuge incapace abbia recuperato la pienezza delle facoltà mentali. Ne consegue che la difforme disciplina contenuta, in proposito, nell'ordinamento canonico, non costituisce ostacolo al riconoscimento della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Civ. art. 120, Cod. Civ. art. 428, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)