Sez. 2, Sentenza n. 8778 del 26/10/1994 (Rv. 488250 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)
La responsabilità precontrattuale si configura quando la parte che conosca o dovrebbe conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto non ne dia notizia all'altra parte, la quale venga a risentire un danno per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. (Fattispecie concernente la vendita da parte di un Comune di un terreno demaniale a favore di un privato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)