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Sez. 2, Sentenza n. 8778 del 26/10/1994 (Rv. 488250 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488250-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)

La responsabilità precontrattuale si configura quando la parte che conosca o dovrebbe conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto non ne dia notizia all'altra parte, la quale venga a risentire un danno per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. (Fattispecie concernente la vendita da parte di un Comune di un terreno demaniale a favore di un privato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)