Sez. 1, Sentenza n. 6545 del 29/07/1987 (Rv. 454800 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI SCELTA DEL FUTURO CONTRAENTE - COMPORTAMENTO LESIVO DELLA P.A. - CONFIGURABILITÀ DELLA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI SCELTA DEL FUTURO CONTRAENTE - COMPORTAMENTO LESIVO DELLA P.A. - CONFIGURABILITÀ DELLA RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La responsabilità precontrattuale per violazione del principio di buona fede ex art. 1337 cod. civ. postula anche nei confronti della P.a. L'esistenza dello schema privatistico di formazione del contratto e non è pertanto configurabile sotto il profilo di un comportamento lesivo con riguardo al procedimento amministrativo di scelta del futuro contraente in relazione all'aspettativa di aggiudicazione da parte del privato, come nell'ipotesi in cui la P.a. Abbia fatto ricorso, ai fini della scelta di un futuro contraente, al procedimento di licitazione privata, non sussistendo in tale procedimento le "parti contraenti" cui fa riferimento l'art. 1337 cod. civ., né essendo ravvisabile tra la P.a. Ed i partecipanti alla gara un rapporto personalizzato da cui possa farsi discendere un Obbligo di buona fede dell'autorità amministrativa atteso che i singoli concorrenti conoscono la propria offerta, ma non quella degli altri, e quindi non possono esprimere una valutazione preventiva circa l'esito favorevole del provvedimento né invocare un legittimo affidamento per la conclusione del contratto. In tal caso la responsabilità precontrattuale della P.a. Non può configurarsi neppure a seguito dell'annullamento giurisdizionale degli Atti relativi alla soppressione della gara e alla stipula di un contratto a trattativa privata con altra impresa perché il giudicato amministrativo di annullamento non modifica la consistenza della situazione soggettiva dedotta in giudizio, che rimane immutata come interesse legittimo. (V 2255/87, mass n 451481; (V 4251/86, mass n 447013; (V 2322/83, mass n 427176; (V 2418/62, mass n 253604).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 38, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)