Sez. 1, Sentenza n. 3409 del 29/01/1990 Ud. (dep. 09/03/1990) Rv. 183617 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - RIFERIMENTO ALLE FONTI PROBATORIE DI CUI SI ASSUME L'OMESSA CONSIDERAZIONE - NECESSITÀ - MEDITATA ED ANALITICA CRITICA AL GIUDIZIO VALUTATIVO DEL GIUDICE - NECESSITÀ - ASTRATTA CENSURA AVVERSO LA DISAMINA DEL MATERIALE PROBATORIO - INSUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - RIFERIMENTO ALLE FONTI PROBATORIE DI CUI SI ASSUME L'OMESSA CONSIDERAZIONE - NECESSITÀ - MEDITATA ED ANALITICA CRITICA AL GIUDIZIO VALUTATIVO DEL GIUDICE - NECESSITÀ - ASTRATTA CENSURA AVVERSO LA DISAMINA DEL MATERIALE PROBATORIO - INSUFFICIENZA.*
Ove la doglianza riguardi la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito nell'Esercizio del potere discrezionale demandatogli dall'ordinamento processuale vigente, il ricorso è inammissibile - perché generico - quando i motivi difettino di qualunque riferimento alle fonti probatorie di cui si assume l'omessa considerazione o la travisante interpretazione da parte del giudice e di una meditata critica al giudizio valutativo da quest'ultimo espresso e si risolvono in astratte censure avverso la disamina del materiale probatorio effettuata nella decisione impugnata. (Conf mass n 171727).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)