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Sez. 2, Sentenza n. 1057 del 11/11/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171727 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - CONTENUTO - GENERICITÀ - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1985-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171727-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - CONTENUTO - GENERICITÀ - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - EFFETTI.*

Qualora i motivi del ricorso per Cassazione non consentano di individuare quali siano i concreti vizi logici che si intendono attribuire alla motivazione della sentenza denunciata, limitandosi soltanto a sottolineare una "conferma acritica e non sufficientemente motivata di quanto deciso dal giudice di primo grado", senza ulteriori specificazioni, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile. (V mass n 166206).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)