Sez. L - , Ordinanza n. 22390 del 25/07/2023 (Rv. 668206 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Indennità di buona uscita di cui all’art. 7, comma 2, della l.r. Sicilia n. 2 del 1962 - Prescrizione - Decorrenza - Applicabilità art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973 - Fondamento. PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
Il diritto a percepire l'indennità di buonuscita, prevista dall'art. 7, comma 2, della l.r. Sicilia n. 2 del 1962, si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla cessazione del rapporto, momento a partire dal quale il dipendente è posto in condizione di assumere ogni iniziativa per poter beneficiare del trattamento indennitario di fine rapporto, essendo applicabile, in forza del rinvio compiuto dall'art. 36 della citata legge regionale alle norme relative al personale civile dell'Amministrazione dello Stato, l'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032 del 1973.
Legge Reg. Sicilia 23/02/1962 num. 2 art. 7 com. 2, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 20 com. 2, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)