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Sez. 2, Sentenza n. 2602 del 03/08/1972 (Rv. 360146 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE - INDICAZIONE DELLE VOCI CONTESTATE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360146-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE - INDICAZIONE DELLE VOCI CONTESTATE - NECESSITA.*

In tema di liquidazione delle spese ed onorari di procuratore ed avvocato il ricorso per Cassazione, per asserita violazione di tariffe professionali, non puo trovare ingresso ove non siano specificate le singole voci contestate con riferimento alle tariffe. (Conf 851'70, mass n 346212).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)