Sez. 1, Sentenza n. 10390 del 21/06/2012 (Rv. 622925 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Programma edilizio straordinario per le zone
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora le opere attuative del piano di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici, ai sensi degli artt. 80 e 81 della legge n. 219 del 1981, siano state oggetto di concessione traslativa, con attribuzione al concessionario di poteri pubblicistici, compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, il concessionario stesso, quale soggetto attivo del rapporto espropriativo, diviene unico titolare, dal lato passivo, delle obbligazioni indennitarie che a quel rapporto si collegano e, quindi, unico legittimato passivo nella controversia di opposizione alla stima. Ne consegue che, in caso di fallimento dell'impresa concessionaria, la legittimazione passiva in ordine all'indennità di esproprio spetta al fallimento del concessionario e non all'amministrazione statale.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)