diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11139 del 16/07/2003 (Rv. 565140 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Programma edilizio straordinario per le zone terremotate - Attuazione mediante concessione - Espropriazioni - Obbligazioni indennitarie - Legittimazione passiva - Dell'impresa concessionaria - Configurabilità - Conseguenze in caso di fallimento del concessionario.
Stato
decisa il 2003-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565140-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione, qualora le opere attuative del piano di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici siano state oggetto, ex artt.80, 81 e 84 della legge 219/1981, di concessione traslativa, con attribuzione al concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, il concessionario stesso, quale soggetto attivo del rapporto espropriativo, diviene unico titolare dal lato passivo di tutte le obbligazioni indennitarie che a quel rapporto si ricollegano e, quindi, unico legittimato passivo nella controversia avente ad oggetto l'opposizione alla stima. Ne consegue che, in caso di fallimento dell'impresa concessionaria, la legittimazione passiva alla corresponsione dell'indennità di esproprio spetta al fallimento del concessionario, e non anche all'amministrazione statale.

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)