Sez. 3 - , Sentenza n. 20628 del 13/10/2016 (Rv. 642916 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Deposito della sentenza impugnata - In copia risultante all'esito della trasmissione a mezzo fax - Violazione dell'art. 369, comma 2, cod. proc. civ. - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
In tema di ricorso per cassazione, l'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. esige, a pena d'improcedibilità, la produzione di una copia autentica della sentenza impugnata, ovvero recante l'attestazione di autenticità rispetto all'originale, espressa come atto compiuto dal cancelliere in originale, adempimento che non ammette equipollenti. Ne consegue è improcedibile il ricorso con il quale sia stata depositata la sentenza impugnata in una copia trasmessa a mezzo fax, e quindi avente natura di copia fotostatica meramente riproduttiva di quella autentica rilasciata dal cancelliere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)