Sez. 5, Sentenza n. 14207 del 08/07/2015 (Rv. 635796 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Omissione - Equipollenti - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
In materia d'impugnazione di cassazione, l'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., esigendo, a pena d'improcedibilità, che con il ricorso venga depositata copia autentica della sentenza impugnata, esclude che al mancato deposito possa supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altri atti del processo e, in particolare, dalla copia depositata dalla controparte o dall'esistenza della sentenza nel fascicolo d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto improcedibile un ricorso perché la copia depositata era incompleta e priva del visto di conformità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)