Sez. 2, Sentenza n. 4202 del 06/05/1987 (Rv. 452956 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - CONTRATTO PRELIMINARE - RISOLUZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - CONTRATTO PRELIMINARE - RISOLUZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nel caso di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, il risarcimento del danno va calcolato accertando la diminuzione di valore subita dal patrimonio del contraente non inadempiente avuto riguardo a tutte le conseguenze attive e passive determinate dallo inadempimento, considerandosi risarcibile non solo quel danno che consegue direttamente ed immediatamente dall'inadempimento, ma anche quello che in via mediata ed indiretta si presenti come conseguenza normale dell'inadempimento stesso secondo un criterio di regolarità causale. (Conf 7199/83, mass n 431802).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)