Sez. 3, Sentenza n. 791 del 24/01/1992 (Rv. 475428 - 01)
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma Tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione coattiva - Espropriazione forzata - Espropriazione immobiliare - Devoluzione allo Stato | Dell'immobile soggetto all'esecuzione esattoriale, in caso di esito negativo del terzo incanto - Effetti - "Datio in solutum" con estinzione del credito d'imposta - Esclusione - Incapienza del credito esattoriale rispetto alla somma stabilita per la devoluzione - Conseguenze.
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma Tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione coattiva - Espropriazione forzata - Espropriazione immobiliare - Devoluzione allo Stato
La devoluzione allo Stato dell'immobile soggetto alla esecuzione esattoriale, nell'ipotesi, prevista dall'art. 87 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in cui sia andato deserto il terzo incanto, non ha l'effetto di una "datio in solutum" con l'estinzione del credito d'imposta, costituendo solo una particolare forma di aggiudicazione del bene pignorato con la conseguenza, in caso di incapienza del credito esattoriale rispetto alla somma stabilita per la devoluzione, della prosecuzione dell'azione esecutiva da parte dell'esattore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)