Sez. L, Sentenza n. 8752 del 26/06/2001 (Rv. 547769 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Svolgimento di attività di insegnamento - Indennizzo per arricchimento senza causa - Quantificazione - Criteri - Commisurazione al compenso contrattuale - Ammissibilità.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., l'indennità per indebito arricchimento deve essere liquidata nella minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa, e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito; qualora l'indennizzo debba essere attribuito in relazione ad una prestazione priva di un prezzo di mercato, come l'insegnamento, la valutazione della diminuzione patrimoniale può essere commisurata al compenso previsto in analogo contratto di diritto privato di insegnamento a tempo determinato, il quale viene assunto come parametro di quantificazione e non quale effetto di un obbligo contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)