Sez. 2, Sentenza n. 1372 del 18/02/1999 (Rv. 523348 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE | Svolgimento di attività professionale in assenza di valido contratto - Indennizzo per arricchimento senza causa - Quantificazione - Criteri - Tariffa professionale - Rilevanza - Limiti - Applicazione diretta - Esclusione.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE
Qualora, per lo svolgimento di un'attività professionale, debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa secondo la previsione dell'art. 2041 cod. civ., la quantificazione dell'indennizzo medesimo va effettuata secondo i criteri fissati dalla citata norma, mentre resta esclusa la possibilità di un'applicazione diretta della tariffa professionale, la quale dispiega rilievo solo come parametro di valutazione oltre che come limite massimo di quella liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)