Sez. 2, Sentenza n. 26765 del 18/12/2014 (Rv. 634015 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO | Omissione dell'obbligo di trasmissione degli elenchi dei protesti alla camera di commercio - Applicabilità di sanzioni amministrative - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO
L'omissione dell'obbligo di trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elenchi dei protesti cambiari, pur integrando illecito disciplinare per i pubblici ufficiali levatori (nella specie, notaio), non comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative in forza dell'art. 235 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo stata comunque abrogata la disciplina relativa all'invio degli elenchi stessi al presidente del tribunale.
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1955 num. 77 art. 3 CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 225 art. 1, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 235
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)