Sez. 3, Sentenza n. 4265 del 24/02/2014 (Rv. 630166 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione della sentenza - Errore per travisamento del fatto - Conferma della decisione per assunta non decisività dell'errore - Indicazione delle altre autonome ragioni giustificative della decisione impugnata - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di revocazione della sentenza per errore di fatto, il giudice che rigetti la domanda di revocazione, riconoscendo l'errore denunciato ma assumendone la non decisività, ha l'onere di indicare quali ulteriori ed indipendenti ragioni giustificative avessero assistito la pronuncia, tali da rendere la statuizione assunta stabile malgrado il venir meno dell'argomento relativo all'errata percezione di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 quater, Cod. Proc. Civ. art. 2697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)