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Sez. 3, Sentenza n. 7336 del 27/07/1998 (Rv. 517505 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Danni cagionati ad un ricoverato in una struttura ospedaliera - Responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico suo dipendente - Natura - Normativa regolante la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale - Applicabilità in via analogica - Normativa regolante la responsabilità degli impiegati civili dello Stato - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517505-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

La responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico fra l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nell'organizzazione del servizio, sono disciplinate, in via analogica, dalle norme che regolano la responsabilità professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale, senza che possa trovare applicazione, nei confronti del medico, la normativa prevista dagli artt. 22 e 23 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con riguardo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)