Sez. L, Sentenza n. 7428 del 12/12/1986 (Rv. 449481 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI - COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - LIQUIDAZIONE - SISTEMA DEL BLOCCO DELLE TARIFFE - CADUCAZIONE EX LEGGE N. 349 DEL 1977 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ACCORDI TRANSATTIVI IN DEROGA AL BLOCCO - NULLITÀ.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI - COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - LIQUIDAZIONE - SISTEMA DEL BLOCCO DELLE TARIFFE - CADUCAZIONE EX LEGGE N. 349 DEL 1977 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ACCORDI TRANSATTIVI IN DEROGA AL BLOCCO - NULLITÀ.*
Il sistema del blocco delle tariffe per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati esterni (art. 8 della legge n. 386 del 1974) - implicante non solo la fissazione della misura base delle tariffe stesse ai livelli stabiliti dall'accordo 14 luglio 1973, ma anche la cessazione dell'operatività della clausola di adeguamento ISTAT contenuta nel n. 11 di tale accordo (che prevedeva le cosiddette quote aggiuntive di compenso) - non è stato automaticamente caducato dall'entrata in vigore della successiva legge n. 349 del 1977 che, stabilendo l'abrogazione della previgente normativa al riguardo (art. 11), vi provvede, come emerge dalla sua interpretazione globale e sistematica, solo subordinatamente al sopravvenire di nuove convenzioni tariffarie, la cui idoneità ad implicare maggiori oneri per gli enti mutualistici è espressamente limitata al periodo successivo all'1 gennaio 1978, lasciando medio tempore in vigore il suddetto sistema. Ciò trova conferma nella successiva legge n. 103 del 1985 che, interpretando autenticamente l'art. 11 della legge n. 349 cit. E l'art. 8 della legge n. 386 cit., ha previsto che tali norme vanno intese nel senso che, fino a quando non siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate dalla citata legge n. 349, ai medici convenzionati sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dalla ultima convenzione da ciascun ente stipulata prima dell'entrata in vigore della legge n. 386 citata. Da ciò consegue anche che la nullità di ogni accordo transattivo che, eventualmente intervenuto tra medici convenzionati ed ente mutualistico, abbia in deroga al blocco delle tariffe ad oggetto le cosiddette quote aggiuntive di compenso. (Conf 3569/86, mass n 446494).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Legge 27/03/1985 num. 103 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)